Proposta di modifica n. 2.200/34 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.200/34
All'emendamento 2.200, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.
7-ter Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.