Proposta di modifica n. 2.200/32 al DDL n. 1117
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2.200/32
All'emendamento 2.200, sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.
4-bis. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».