Proposta di modifica n. 2.200/27 al DDL n. 1117

2.200/27

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».