Proposta di modifica n. 2.200/18 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.200/18
All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera s), dopo la parola: «tributo», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».