Proposta di modifica n. 2.200/11 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.200/11
All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;».