Proposta di modifica n. 2.200/10 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.200/10
BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:
«f-bis) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché gli obiettivi cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni relativamente alle spese di cui alla lettera c), numero 1);
f-ter) determinazione dei fabbisogni standard ottimali necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
f-quater) determinazione dei meccanismi con cui adeguare i fabbisogni standard effettivi a quelli ottimali, ai sensi della lettera f-ter), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato ''patto per la convergenza'', di cui all'articolo 15-bis;».