Proposta di modifica n. 2.200/9 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.200/9
All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.».