Proposta di modifica n. 2.200/1 al DDL n. 1117

2.200/1

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.200, apportare le seguenti modificazioni.

            1) al comma 1, sopprimere le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

            2) sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Contestualmente alla presentazione alle Camere del primo schema di decreto legislativo, da adottarsi in via definitiva entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle stesse una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e la definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. La relazione è trasmessa, quale affare di competenza, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis, che si pronuncia su di essa entro trenta giorni dalla trasmissione. Gli ulteriori decreti di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».