Proposta di modifica n. 18.0.100 al DDL n. 1117
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18.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le Regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
e) valutazione della specificità insulare.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.».