Proposta di modifica n. 7.100 al DDL n. 1117

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        «e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard;».