Proposta di modifica n. 6.100 al DDL n. 1117

6.100

IL RELATORE

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «svolte dalle», con le parole: «spettanti alle» e la parola: «tributaria», con le parole: «di entrata e di spesa»;

        2) al comma 1, lettera a), n. 1, sopprimere le parole: «in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione»;

        3) al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale»;

        4) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;»;

        5) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «livello minimo», inserire la seguente: «assoluto» e sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti parole: «in una sola regione»;

        6) al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni»;

        7) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».