Proposta di modifica n. 2.0.100 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)
1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva proporzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, che formano l'Ufficio di Presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
2. La Commissione assicura il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni.
3. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4.
4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.
5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18».