Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
1.101
IL RELATORE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20.».