Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 1117

1.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20.».