Proposta di modifica n. 20.10 al DDL n. 1117

20.10

LUMIA

PRECLUSO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».