Proposta di modifica n. 18.1 al DDL n. 1117

18.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

PRECLUSO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

            «1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

            2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».