Proposta di modifica n. 16.2 al DDL n. 1117

16.2

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, STRADIOTTO, VITALI

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 16. – (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

            b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

            c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

            d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.