Proposta di modifica n. 15.5 al DDL n. 1117
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15.5
BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
PRECLUSO
AI comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) introduzione per gli enti più virtuosi e per quelli meno virtuosi, rispetto agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e dal Patto interno di stabilità, e ai connessi obiettivi di pareggio finanziario e di equilibrio di bilancio, di un sistema rispettivamente premiante e sanzionatorio. Tale sistema deve comportare, in armonia con i principi generali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170:
1. per tutti i livelli di governo sub-statale, l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione di bilancio ove si prospettassero situazioni di squilibrio;
2. che agli enti più virtuosi siano riconosciute, nell'anno successivo, le eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;
3. che gli enti meno virtuosi siano individuati facendo confluire le risultanze di idonee procedure informative e di monitoraggio degli andamenti di entrata e di spesa e degli equilibri economico-finanziari per tutti i livelli di governo sub-statali, in un'unica sede di valutazione tecnica, con il concorso ed il coinvolgimento della Conferenza di cui all'art. 4), e valutando, tra gli altri, anche i seguenti indicatori: mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati dalla legge e ricorso all'esercizio provvisorio per almeno 3 anni consecutivi; mancato rispetto degli equilibri di bilancio; emersione di nuovi o maggiori disavanzi o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di rientro del disavanzo;
4. che agli enti di cui al precedente numero 3 sia fatto divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; di procedere a contrarre nuovo indebitamento. In ogni caso deve essere fatta salva la garanzia dell'attuazione delle funzioni fondamentali e dell'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni;
5. che i divieti di cui al precedente numero durano fino al momento in cui sia dimostrato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso l'adozione e l'attuazione di provvedimenti adeguati, tra cui il reperimento di maggiori entrate straordinarie attraverso la dismissione dei valori mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché l'attivazione della misura massima dell'autonomia impositiva; in relazione a squilibri di bilancio o disavanzi correlati alla spesa per funzioni fondamentali e a quelle coperte dal vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni, tali divieti durano fino al momento in cui vengano adottati ed attuati provvedimenti che si dimostrino essere idonei a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica;
6. in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, la possibilità di intervento di commissari ad acta governativi per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente numero 4), in caso di mancato intervento da parte degli organi competenti della Regione o dell'ente locale;
7. previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali con il Patto di stabilità interno, salvo il principio di proporzionalità della sanzione all'entità dello scostamento dagli obiettivi programmati, e con individuazione specifica dei casi di: ineleggibilità nei confronti del Presidente e dei membri della Giunta Regionale responsabili; ineleggibilità nei confronti di Sindaci e amministratori responsabili degli enti locali, con particolare riguardo ai casi in cui sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; decadenza dei Direttori generali responsabili, sia dell'ente sub-statale sia delle aziende sanitarie e ospedaliere o di altre articolazioni organizzative delle funzioni pubbliche a livello regionale o locale; scioglimento degli organi degli enti inadempienti.».