Proposta di modifica n. 13.2 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
13.2
PRECLUSO
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. – 1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata »città«, ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.
2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:
a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;
b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.
3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto e della piena e leale collaborazione.
4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.
5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:
a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;
b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;
c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;
d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;
e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;
g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.
Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.
6. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territori della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondò speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».