Proposta di modifica n. 12.1 al DDL n. 1117

12.1

PROCACCI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Finanziamento delle città metropolitane). – 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle città metropolitane, previa loro individuazione specifica.

        2. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle attribuite ai comuni; disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione alle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali; disciplina le modalità con cui le città metropolitane, che possono sostituirsi alle province nell'esercizio da esse esercitate all'interno del territorio metropolitano, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi perequativi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.