Proposta di modifica n. 11.12 al DDL n. 1117

11.12

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

PRECLUSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) definizione delle modalità per cui, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica, e fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali, la definizione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali e delle altre entrate spettanti ai Comuni ed alle Province ai sensi dell'articolo 10, calcolate ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché le risorse provenienti dal fondo perequativo, sostituiscono per ciascun livello di governo l'importo complessivo dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di Comuni e Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14».