Proposta di modifica n. 11.2 al DDL n. 1117

11.2

PROCACCI

PRECLUSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, con esclusione dei tributi di cui al comma 1 lettere d) ed e), tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;».