Proposta di modifica n. 10.0.2 al DDL n. 1117

10.0.2

BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o piu'decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

            a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

            b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) conferire al livello diverso comunale tutte le funzioni ad esclusione di quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

            b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

            c) garantire una adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificarne l'assetto e di ridurne i costi».