Proposta di modifica n. 10.0.1 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
10.0.1
RESPINTO
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)
1. I decreti legislativi, di cui all'articolo 2, disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al finanziamento come disciplinato dagli articoli 9 e 10 in ordine alla copertura del fabbisogno standard;
c) definizione delle modalità in base alle quali le regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità dei relativi stanziamenti.
2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali e da tributi locali previsti dalla legge regionale.».