Proposta di modifica n. 10.8 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
10.8
PRECLUSO
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) le spese degli enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato2città ed autonomie locali, provvede, con decreto, ad individuare le spese obbligatorie di cui al comma 1».