Proposta di modifica n. 9.0.1 al DDL n. 1117

9.0.1

MAURO MARIA MARINO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, PROCACCI, SANNA, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme in favore dei comuni contermini

anche appartenenti a regioni diverse)

        1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni,o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

        3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatorie e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.