Proposta di modifica n. 9.24 al DDL n. 1117
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9.24
PRECLUSO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore successivamente alla definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) e di quelle amministrative dei predetti Enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Qualora nei 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delega non di sia provveduto a tale definizione i comuni capoluogo, le province e le città metropolitane potranno con proprio atti attuare l'articolo 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione».