Proposta di modifica n. 9.11 al DDL n. 1117

9.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

PRECLUSO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;»;

        2) alla lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».