Proposta di modifica n. 9.10 al DDL n. 1117

9.10

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

PRECLUSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse implicate avviene in modo da garantirne la copertura integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, determinati a ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché dal fondo perequativo; la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita, per i Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica per fasce;».