Proposta di modifica n. 8.2 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
8.2
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni standard e in coerenza con i princìpi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard».