Proposta di modifica n. 7.0.2 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.0.2
LEDDI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
RESPINTO
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)
1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire ai fondi perequativi le risorse assegnate corrispondenti a ciascun territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote standard. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote standard. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro 20 giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.
2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il consiglio delle autonomie.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.