Proposta di modifica n. 7.22 al DDL n. 1117

7.22

PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

RESPINTO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

                1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

                2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);

                3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'lRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2;

                4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

                5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'lRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziarie il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera b) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei princìpi di economicità, efficienza e trasparenza».