Proposta di modifica n. 7.20 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.20
RITIRATO
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) e numero 2) con i seguenti:
«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;
2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».