Proposta di modifica n. 7.15 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.15
DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
RESPINTO
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;».