Proposta di modifica n. 7.13 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.13
MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
RESPINTO
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:
1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;
2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;
3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i princìpi e i criteri di cui alla successiva lettera f).