Proposta di modifica n. 7.12 al DDL n. 1117

7.12

IL RELATORE

RITIRATO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) l'automatico adeguamento delle quote del fondo perequativo da assegnare a ciascuna regione che vi abbia diritto, in modo che sia prevista, con cadenza almeno biennale, anche una procedura di ricognizione dei fabbisogni di spesa, calcolati a parametri quantitativi non modificati, che ne adegui automaticamente la misura sulla base della quota di incremento della spesa riconducibile ai soli effetti dell'inflazione monetaria sui costi dei fattori impiegati nella produzione dei servizi;».