Proposta di modifica n. 7.11 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.11
LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
RESPINTO
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;».