Proposta di modifica n. 7.3 al DDL n. 1117

7.3

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

RESPINTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

            1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi standard, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

            2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».