Proposta di modifica n. 7.2 al DDL n. 1117

7.2

BELISARIO, ASTORE, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

                1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi standard, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

                2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

            c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;

            d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

                1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

                2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

                3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i princìpi e i criteri di cui alla successiva lettera f);

            e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;

            f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

                1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

                2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

                3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

            g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

                1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

                2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'lRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);

                3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'lRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);

                4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

                5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata deIl'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziarie il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera b) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei princìpi di economicità, efficienza e trasparenza.