Proposta di modifica n. 7.1 al DDL n. 1117
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7.1
INCOSTANTE, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario) . – 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi eraria2li dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini standard;
2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;
2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;
c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo a favore dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:
1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard relativi alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;
2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera b), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera b) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), per ciascun territorio regionale;
d) nel bilancio dello Stato sono istituiti i Fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera c) del presente comma. Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:
1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;
2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;
3) sia per le spese di cui al numero 1) sia per le spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;
e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo sono assegnate senza vincolo di destinazione.