Proposta di modifica n. 6.40 al DDL n. 1117

6.40

PISTORIO, OLIVA, IZZO

RITIRATO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», con le altre: «nella Regione a maggiore capacità fiscale», e al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre in fine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)» e, al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

            «1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

            2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».