Proposta di modifica n. 6.37 al DDL n. 1117
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6.37
RESPINTO
Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».