Proposta di modifica n. 6.35 al DDL n. 1117

6.35

PISTORIO, OLIVA, IZZO

RITIRATO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».