Proposta di modifica n. 6.30 al DDL n. 1117

6.30

PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

RESPINTO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

            «d) definizione delle modalità che assicurano che in ciascuna Regione il finanziamento integrale delle spese di cui alla lettera a), numero 1, sia garantito, complessivamente, dall'ammontare del gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, della compartecipazione regionale all'IVA, della compartecipazione regionale all'IRPEF, al netto della quota eventualmente destinata al fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), numero 6), nonché da quote specifiche del fondo perequativo; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».