Proposta di modifica n. 5.15 al DDL n. 1117

5.15

IL RELATORE

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) del luogo di consumo o di prestazione del servizio, per i tributi aventi quale presupposto, rispettivamente, i consumi o la prestazione di servizi e comunque escludendosi il criterio della sede legale; per i servizi, il luogo di prestazione è identificato anche con riferimento al soggetto a carico del quale è posto il servizio».