Proposta di modifica n. 5.13 al DDL n. 1117

5.13

PEDICA, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

RESPINTO

Al  comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».