Proposta di modifica n. 5.6 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
5.6
BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
RESPINTO
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per tributi delle Regioni si intendono:
1. I tributi derivati, istituiti con leggi statali che ne disciplinano i profili strutturali, il cui gettito è attribuito integralmente alle Regioni;
2. Le addizionali su tributi erariali e le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3. I tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi».