Proposta di modifica n. 2.0.3 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.0.3
RESPINTO
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - (Clausola di salvaguardia della pressione fiscale complessiva). – 1. Il limite di pressione fiscale complessiva, indicato dal rapporto programmatico tra il totale delle entrate finali e il prodotto interno lordo nominale è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i due successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.