Proposta di modifica n. 2.0.2 al DDL n. 1117
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2.0.2
RESPINTO
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione parlamentare per le questioni regionali viene integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
2. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Commissione per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
4. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
5. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
6. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».