Proposta di modifica n. 2.0.1 al DDL n. 1117

2.0.1

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato ''Fondo perequativo infrastrutturale'' da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;

            b) valutazione del parametro della densità della popolazione;

            c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;

            d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».