Proposta di modifica n. 2.0.1 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.0.1
FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato ''Fondo perequativo infrastrutturale'' da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».