Proposta di modifica n. 2.86 al DDL n. 1117
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2.86
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole da: «previa intesa da sancire» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Qualora la Commissione esprima parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, che il Governo non intenda recepire, ovvero abbia espresso parere contrario, ovvero non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».